Il Regolamento del Senato
Capo VI
Delle Commissioni permanenti, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e delle Commissioni speciali e bicamerali
Articolo 27
1. Le Commissioni, nella loro prima seduta, procedono all'elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due Segretari.
2. Per la elezione del Presidente si applicano le disposizioni dell'articolo 4.
3. Per la elezione, rispettivamente, dei due Vice Presidenti e dei due Segretari ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
